Novità fiscali di fine estate 2014

La tassazione di dividendi e capital gain dal 1 luglio 2014

A decorrere dal 1 luglio 2014, ex art. 3 DL 66/2014, per le persone fisiche la tassazione dei redditi di natura finanziaria con imposta sostitutiva, è stata elevata dal 20% al 26% per utili o plusvalenze NON qualificate. Rimane invece invariata, per specifica esclusione, la tassazione dei redditi di capitale derivante da titoli di stato italiani o esteri.
Resta altresì invariata la tassazione degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate, che restano imponibili per il 49,72% del loro ammontare.

 

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

L’art. 18 del DL 91/2014 (cd Decreto competitività) entrato in vigore il 25/06/2014, dispone una agevolazione che consente ai soli titolari di reddito di impresa (sono esclusi i professionisti) di usufruire di un credito di imposta con riguardo agli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi.
Il beneficio in esame è riconosciuto per investimenti:
a) Superiori a euro 10.000 per singolo bene;
b) Effettuati tra il 25/06/2014 e il 30.06.2015;
c) Solo per beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (sono esclusi computer generici, automezzi e immobili) ma indipendentemente dal settore di attività della azienda. Trattasi quasi esclusivamente di macchinari e attrezzature che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali o su processi di lavorazione industriali. Vengono comprese: macchine di impiego generale, macchine per agricoltura e silvicoltura compresi i trattori, macchine per la formatura dei metalli e macchine utensili, altre macchine per impieghi speciali. Sono inclusi i beni acquistati in leasing o da fornitori esteri. Di seguito viene proposto elenco della tabella 28.

Macchine di impiego generale:
Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili motori a combustione interna
Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Apparecchiature fluidodinamiche
Altre pompe e compressori
Altri rubinetti e valvole
Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
Cuscinetti a sfere

Altre macchine di impiego generale:
Forni, fornaci e bruciatori
Caldaie per riscaldamento
Altri sistemi per riscaldamento
Ascensori, montacarichi e scale mobili
Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
Carriole
Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Cartucce toner
Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
Utensili portatili a motore
Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; di condizionatori domestici fissi
Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (incluse parti e accessori)
Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura:
Trattori agricoli
Altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

Macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili:
Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
Macchine per la galvanostegia
Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

d) Effettuati in strutture ubicate in Italia.

L’agevolazione è attribuita sotto forma di un credito di imposta (contrariamente alle vecchie versioni delle cosiddette leggi Tremonti che prevedevano un componente negativo da portare in deduzione dal reddito di impresa) pari al 15% delle spese per investimenti eccedenti la media dei 5 anni precedenti (escludendo dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore), ed è eventualmente cumulabile con altre agevolazioni. Non rilevano nel calcolo gli eventuali disinvestimenti operati, né gli investimenti in beni strumentali non ricompresi nella tabella Ateco divisione 28.

Per esempio:

Credito imposta spettante =
investimenti beni strumentali nuovi tab Ateco div. 28 – media investimenti (2009 – 2013) (escludendo l’anno con investimento maggiore) x 15%

Per le imprese costituite dal 26 giugno 2014 il credito di imposta (non avendo media dei periodi precedenti) sarà pari all’intero ammontare investito per il 15%.
Il credito di imposta spettante va ripartito in 3 quote annuali di pari importo, ed è utilizzabile dal 1.1.2016 per 1/3, dal 1.1.2017 per un ulteriore 1/3, e dal 1.1.2018 per il restante 1/3, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.
Il credito di imposta viene eventualmente revocato in caso di cessione a terzi del bene prima dei 3 anni dall’effettuazione dell’investimento.

 

L’indennizzo per la “rottamazione delle licenze”

L’art. 1 c. 490 della legge Finanziaria 2014 ha riproposto una finestra temporale (dal 1.1.2009 fino al 31.12.2016) entro la quale commercianti al minuto e agenti di commercio che cessano definitivamente l’attività possono usufruire di uno specifico indennizzo da parte dell’INPS.
I soggetti che richiedono l’agevolazione devono avere i seguenti requisiti:
- avere almeno 62 anni se uomini o 57 anni se donne;
- essere iscritti da almeno 5 anni alla gestione commercianti INPS, sia come titolari che come coadiuvanti;
- avere cessato definitivamente l’attività ed avere provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese, consegnando la licenza commerciale in comune e presentando scia di cessazione.
L’indennizzo in esame, la cui fruizione è incompatibile con l’esercizio di qualunque altra attività di lavoro autonomo o dipendente, consiste nella erogazione da parte dell’INPS di un importo mensile pari al minimo previsto per la gestione commercianti (per il 2014 pari a euro 501,38) fino al momento del conseguimento della pensione INPS effettiva.
Per ottenere l’indennizzo occorre presentare alla competente sede INPS, entro il 31.01.2017, di una apposita domanda a mezzo l’apposito mod. AP95.
Ai fini del trattamento fiscale dell’indennizzo, le somme in questione, analogamente alle pensioni, sono considerate assimilate a lavoro dipendente e produrranno un CUD da cumulare eventualmente con altri redditi.

 
 

Questa voce è stata pubblicata in News e contrassegnata con , , , , , , , , , . Contrassegna il permalink.