Comunicazione alla motorizzazione civile dei soggetti utilizzatori dei veicoli anche aziendali

Pur non essendo materia fiscale specifica, lo Studio informa la clientela della entrata in vigore della norma relativa ai veicoli di cui si fornisce di seguito maggiore specifica.
Si coglie altresì l’occasione per segnalare che tale provvedimento è un ennesimo inasprimento dei controlli relativi alle auto aziendali, che sono sempre meno convenienti sia sotto il profilo fiscale che sotto quello giuridico.
Purtroppo il nostro legislatore, invece di stimolare un settore sempre più in crisi, non si fa scappare una occasione per cercare di limitare sempre più l’utilizzo e la deducibilità dei mezzi di trasporto aziendali.
Nel merito, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disposizione, contenuta nel Codice della strada, che prevede l’obbligo in capo ai soggetti utilizzatori “abituali” di veicoli di terzi di comunicare “tempestivamente” alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo.
La predetta disposizione, in vigore già dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche.
Intervenendo con la recente Circolare, il Ministero, dopo aver individuato la nozione di utilizzatore, ha fissato al 3.11.2014 la decorrenza dell’obbligo in esame, confermando la sanzione pari a € 705 unitamente al ritiro della carta di circolazione.
Ora lo stesso Ministero specifica che gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal
3.11.2014.
Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al
2.11.2014, il Ministero precisa che:
• è comunque possibile comunicarli;
• MA l’eventuale omissione non è sanzionabile
Sono esonerati dall’obbligo i familiari conviventi.

 
 

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