L’art. 10, DL n. 78/2009, nell’ambito della “riorganizzazione” del sistema delle compensazioni del credito IVA, ha introdotto specifiche disposizioni, la cui applicazione avrà decorrenza dal 2010, finalizzate a contrastare gli abusi nell’utilizzo della compensazione del credito nel mod. F24.
Le limitazioni all’utilizzo del credito iva in compensazione sono essenzialmente due:
1. Importi compresi tra 10.000 e 15.000 euro:
la compensazione del credito IVA annuale nel mod. F24 (c.d. compensazione “esterna”) per importi superiori a € 10.000, che potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (quindi solo a partire dal 15 marzo 2010 e non più dal 1 gennaio come precedentemente previsto).
Ciò comporterà nel caso il contribuente volesse usufruire del credito in compensazione da subito, la necessità di coordinarsi con lo studio Milano Accounting per anticipare la presentazione della dichiarazione IVA, al momento prevista per settembre insieme al modello unico.
Da tale disposizione si può desumere innanzitutto che la compensazione del credito IVA c.d. “interna” (IVA da IVA) non subisce invece limitazioni: i contribuenti potranno pertanto liberamente utilizzare il credito IVA 2009 nelle loro liquidazioni periodiche mensili o trimestrali del 2010.
Nulla vieta invece al contribuente di continuare ad utilizzare, anche nei primi mesi del 2010, il credito IVA 2008, risultante dal mod. IVA 2009, se ancora non interamente utilizzato in precedenza.
2. Importi superiori a 15.000 euro
per potere effettuare la compensazione del credito iva il contribuente avrà la necessità di disporre di una dichiarazione IVA “certificata” circa la sussistenza di detto credito.
A tal fine, alla dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 da parte di un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.). E’ di tutta evidenza che l’apposizione del visto comporta profili di responsabilità e di possibili future sanzioni da parte del professionista; nel caso il cliente ritenga che sia necessario alla sua attività sarà pertanto necessario prendere contatto con il suo referente di studio per valutare insieme il da farsi.
Per le società ed enti, in alternativa al visto di conformità, la dichiarazione IVA va sottoscritta oltre che dal rappresentante legale anche da coloro che sottoscrivono (se prevista) la Relazione di revisione.
In presenza di un credito IVA 2009 di importo pari o inferiore a € 10.000 non è al momento prevista alcuna limitazione alla compensazione, e restano quindi in vigore le regole precedenti. Si attendono eventuali precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate al riguardo.
Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
In aggiunta a quanto sopra il Legislatore al fine di consentire un immediato monitoraggio delle compensazioni ha previsto che in presenza di un credito IVA superiore a € 10.000 annui al contribuente è richiesto di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dedicati e specifici che verranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.