E’ stata recentemente pubblicata la cd “Legge di Stabilità”, n. 147 del 27.12.2013, della quale si fornisce di seguito una sintesi delle principali novità fiscali.
Detrazione recupero energetico
E’ prorogata al 31.12.2014 la detrazione al 65% per le spese relative a riqualificazione energetica (e al 30 giugno 2015 per gli interventi su parti comuni di edifici).
Detrazione recupero patrimonio edilizio
E’ prorogata al 31.12.2014 la detrazione al 50% per le spese relative al recupero del patrimonio edilizio, con conferma del tetto di spesa a 96.000 euro (e al 30 giugno 2015 per gli interventi su parti comuni di edifici).
E’ altresì prorogata al 31.12.2014 la detrazione irpef del 50%, sempre con il limite di spesa di euro 10.000, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di cui sopra, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Rivalutazione beni impresa e partecipazioni (c. da 140 a 146)
E’ riproposta la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni per i soggetti in regime di impresa.
La rivalutazione, il cui importo da versare è del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, deve riguardare (come nel passato) tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea risultanti dal bilancio al 31.12.2012, e deve essere effettuata già nel bilancio relativo al 2013.
Il pagamento va effettuato in 3 rate annuali senza interessi entro il termine del pagamento delle imposte derivanti dal modello unico.
Il riconoscimento del maggior valore rivalutato vale fiscalmente a partire dal 3° esercizio successivo a quello in cui si è effettuata la rivalutazione, e quindi dal 2016.
In caso di alienazione anticipata rispetto a tale termine, il bene sarà comunque plusvalente per intero.
Rivalutazione terreni e partecipazioni (c. 156)
E’ altresì riaperta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni agricoli e edificabili, e di partecipazioni in imprese, possedute da persone fisiche alla data del 01.01.2014.
E’ fissato al 30 giugno 2014 il termine entro cui:
- provvedere a redigere e asseverare una perizia di stima;
- versare l’imposta sostitutiva del 2% per le partecipazioni qualificate, o del 4% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni.
Deducibilità canoni leasing
Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing; il periodo minimo è ora pari a:
- la metà del periodo di ammortamento ministeriale per la generalità dei beni mobili;
- 12 anni per i beni immobili.
Compensazioni crediti di imposta
Analogamente a quanto già previsto per l’IVA, l’utilizzo in compensazione con modello F24 con altri tributi, dei crediti IRPEF, IRAP, IRES e ritenute per importi superiori a 15.000 euro, sono possibili dal 2014, SOLO a seguito di apposizione del visto di conformità ex art.35 dlgs 241/97 alla relativa dichiarazione.
Per le società di capitale assoggettate al controllo contabile ex 2409 cod. civile (collegio sindacale con funzioni di controllo contabile), il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione del soggetto che effettua il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli previsti.
Riduzione percentuale oneri detraibili
In assenza di ulteriori specifici provvedimenti, si riduce dal 19 a 18% per il 2013 e al 17% per il 2014, la percentuale degli oneri detraibili.
Novità in materia di IVA dal 2014
Relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, passa dal 4% al 10% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura e affini, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati alla collettività.
Pagamento canoni di locazione per immobili abitativi
E’ disposto l’obbligo dal 2014 di effettuare il pagamento dei canoni periodici di affitto, anche se inferiori ai 1.000 euro, solo con mezzi tracciabili di pagamento (assegni, bonifici o altro) e non in contanti.
Somme iscritte a ruolo (c. 618 – 624)
Con pagamento integrale entro il 28 febbraio 2014 delle somme dovute, è possibile estinguere SENZA pagamento degli interessi, ma con l’intero capitale e con l’intero aggio a favore di Equitalia, il debito risultante da Equitalia alla data del 31.10.2013.
Deducibilità IMU immobili strumentali
Per il 2013 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibili dalle imposte sui redditi nella misura del 30% del pagato; dal 2014 la deducibilità viene ridotta al 20%.
Resta invece completamente indeducibile ai fini IRAP.
Tassazione immobili abitativi non locati
A decorrere dal 2013, seppure già assoggettato a IMU, il reddito degli immobili abitativi non locati presenti nello stesso comune dell’abitazione principale del contribuente è comunque tassato ai fini irpef e addizionali nella misura del 50%.
Notai e somme in deposito
I notai, a far data da un decreto attuativo non ancora predisposto, avranno l’obbligo di trattenere le somme versate dai clienti su apposito conto corrente dedicato, non solo delle imposte e dei loro onorari, MA ANCHE dell’intero prezzo pagato tra le parti a saldo di contratti relativi a compravendite su immobili o aziende.
Il rilascio di tali somme al venditore avverrà SOLO dopo la registrazione dell’atto.
Dall’entrata in vigore di tale disposizione occorrerà dunque attivarsi con i notai roganti per velocizzare le pratiche di registrazione ai fini di avere nelle proprie mani il corrispettivo.
Obbligo fatturazione elettronica alla pubblica amministrazione
La legge finanziaria per il 2008 disponeva che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello stato DEVE essere effettuata esclusivamente in via elettronica. Le predette amministrazioni o enti non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in formato elettronico.
Tali prescrizioni diventano adesso operative: a decorrere dal 6 GIUGNO 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali, INPS, INAIL e Casse di Previdenza; dal 6 GIUGNO 2015 per tutti gli altri enti.
Tutti i fornitori che cedono beni o prestano servizi alle pubbliche amministrazioni non potranno quindi più trasmettere le fatture cartacee direttamente alla Pubblica Amministrazione, ma dovranno trasmettere al SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) solo fatture elettroniche in formato XML, firmate digitalmente, e con l’indicazione del codice IPA (indice delle pubbliche amministrazioni) comunicato dall’Ente.
La trasmissione delle fatture elettroniche al SDI potrà essere svolta anche mediante l’ausilio di intermediari abilitati.