Acconti novembre e nuove rateizzazioni Equitalia

Acconti novembre

Per effetto dell’incertezza normativa al riguardo, dati gli annunci pubblici di esponenti del governo di aumenti della percentuale degli acconti di novembre, che potrebbero arrivare fino al 110%, ma che non hanno trovato ad oggi un provvedimento ufficiale, lo studio e’ costretto, contrariamente a quanto avvenuto negli anni scorsi, ad attendere il rilascio delle deleghe di pagamento F24, in attesa della definizione esatta degli stessi.
Si spera per settimana prossima di potere dare delle certezze alla clientela, che oggi non e’ possibile fornire per colpa dell’amministrazione finanziaria.

 

Nuove rateizzazioni Equitalia

E’ stato finalmente pubblicato sulla G.U. di venerdì 8.11.2013, il DM 6.11.2013 contenente le disposizioni attuative dell’art. 52 del “Decreto del Fare” DL 69/2013 in merito all’applicazione della nuova disciplina della rateazione straordinaria del pagamento delle somme iscritte a ruolo in EQUITALIA.

Il Legislatore ha così affiancato ai piani di rateazione ordinari, che prevedono un massimo di 72 rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prorogabili in caso di comprovato peggioramento di ulteriori 72, i nuovi piani di rateazione straordinari concessi fino ad un massimo di 120 rate mensili in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e non dipendente dalla responsabilità del contribuente.
Tali nuovi piani di rateazione, ai quali non è possibile applicare rate variabili, possono essere a loro volta prorogati una sola volta di ulteriori 120 rate a condizione che non sia intervenuta decadenza.

L’art. 3, comma 2, DM 6.11.2013 dispone, come sopra accennato, che l’Agente della riscossione concede un piano di rateazione straordinario se il contribuente / debitore, congiuntamente:
• non può effettuare il pagamento del proprio debito erariale utilizzando un piano ordinario;
• è solvibile “in relazione al piano di rateazione concedibile”.

Per la verifica di tali condizioni, Equitalia rapporterà la rata del piano di rateazione ad uno specifico parametro differenziato a seconda della tipologia del soggetto richiedente.

In particolare, le suddette 2 condizioni sussistono:
• per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati qualora l’importo della rata superi il 20% del reddito mensile del nucleo familiare. Il richiedente conseguentemente dovrà produrre, in allegato all’istanza di rateazione, l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) nel quale è prevista l’indicazione dell’ISR (Indicatore della Situazione Reddituale);
• per i soggetti diversi dai precedenti (ditte individuale in contabilità ordinaria, società di persone, società di capitali) qualora congiuntamente:
a)l’importo della rata superi il 10% del valore della produzione desumibile dal Conto economico ex art. 2425, C.c. rapportato su base mensile;
b)l’indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente / passivo corrente) sia compreso tra 0,50 e 1. Il richiedente dovrà produrre, in allegato all’istanza di rateazione, la necessaria documentazione contabile.

Si noti con attenzione che il numero delle rate consentito non sarà automaticamente di 120, ma potrà variare tra le 72 e le 120 a seconda dei risultati dei parametri sopra esposti secondo un criterio matematico crescente a seconda del risultato dei parametri.

Anche i piani di rateazione ordinari e quelli in proroga ordinari già concessi dall’Agente della riscossione all’8.11.2013 possono, su richiesta del debitore e in presenza delle suddette condizioni, beneficiare dell’ulteriore slittamento fino a 120 rate.

Il comma 1 del citato art. 3 prevede altresì che la condizione della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, prevista dal citato comma 1-quinquies, è attestata da contribuente stesso mediante istanza motivata da produrre all’Agente delle riscossione assieme all’ISEE / documentazione contabile.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateizzazione straordinario è comunque possibile richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

Va infine sottolineato che, per effetto del nuovo DM la decadenza dal beneficio della rateizzazione è ora prevista in caso di omesso pagamento di 8 rate, anche non consecutive, anziché di 2 rate consecutive come in precedenza.

Lo studio, pur accogliendo con favore la nuova norma, fa presente alla clientela che la componente burocratica per potere preparare un piano di rateizzazione accoglibile da Equitalia sarà sempre più onerosa e va conseguentemente preparata con attenzione e tempo.

Questa voce è stata pubblicata in News e contrassegnata con , , , , , , . Contrassegna il permalink.