La bozza della legge finanziaria

In attesa della definitiva approvazione e delle conseguenti eventuali modifiche, e soprattutto in attesa delle successive circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate che meglio chiariranno l’effettiva applicazione delle norme, di seguito viene comunque esposta una panoramica degli interventi fiscali che il Governo ha previsto nella Legge di Stabilità 2015.

 

TASI

Le abitazioni principali non di lusso verranno esentate, oltre che dall’IMU anche dalla TASI, che continuerà ad essere applicata solo alle seconde case.

 
Aliquote IRES

È prevista la riduzione delle aliquote IRES dall’attuale 27,50 % al 24,50% per il periodo di imposta 2016 e al 24% per il periodo 2017.

 

Detrazioni 50% e 65% recupero edilizio e risparmio energetico

È disposta la proroga sia delle aliquote che degli importi in vigore nel 2015 anche per il 2016, quindi in sintesi:
- per gli interventi di recupero edilizio 50% fino a 96.000 euro di spesa;
- per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica 65% con i precedenti limiti di spesa a seconda delle diverse tipologie di intervento.
È disposta altresì la proroga della detrazione irpef del 50% su una spesa massima di euro 10.000 per i soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo degli immobili oggetto di recupero edilizio di cui sopra.

 

Maxi ammortamenti

È previsto a favore sia delle imprese che dei lavoratori autonomi un incremento del 40% degli ammortamenti effettuati sui beni acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.
In sostanza, un bene acquistato per euro 10.000 potrà essere ammortizzato per euro 14.000, senza modificare il valore contabile ma con una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
Sono esclusi dall’agevolazione fabbricati e costruzioni, e tutti i beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

 

Nuovo regime forfettario e termine del regime dei minimi

Il vecchio regime dei minimi al 5% termina con il 31 dicembre 2015. Restano in vigore tutte le agevolazioni per i soggetti che già ne usufruiscono fino alla naturale scadenza del regime o alla fuoriuscita per superamento dei limiti.
Il nuovo regime forfettario sperimentato con scarso successo nel corso del 2015, subisce le seguenti modifiche al fine di ampliarne la applicazione:
- aumento generalizzato dei limiti di fatturato tra i 25.000 e i 50.000 a seconda dei codici attività;
- possibilità di accesso anche per dipendenti e pensionati, a condizione però che il reddito di impresa o di lavoratore autonomo resti prevalente o gli altri redditi siano inferiori a una soglia limite compresa tra i 20.000 e i 30.000 euro; maggiori chiarimenti verranno disposti in sede di conversione della legge;
- applicazione dell’aliquota del 5% al posto del 15% per i primi 5 anni a condizione che l’attività risulti nuova, e che il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti alcuna attività di lavoro autonomo;
- i contributi minimali INPS sono ridotti del 35% rispetto alla norma (precedentemente non si applicava invece il minimale, e la norma è quindi peggiorativa).

 

Assegnazione agevolata dei beni di impresa

Viene riproposta dopo diversi anni l’assegnazione agevolata di beni immobili (nella versione attuale diversi da quelli strumentali per destinazione) o mobili registrati, ai soci di società
È a parere dello scrivente la norma che maggiormente necessita di chiarimenti interpretativi nella futura circolare, soprattutto per delimitare chiaramente il perimetro oggettivo.
L’assegnazione prevede il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8% (o al 10,50% per le società non operative) da calcolare sulla differenza tra il valore dei beni determinato sulla base catastale rivalutata e il costo fiscale del bene iscritto in contabilità.
Per quanto riguarda le imposte indirette è inoltre prevista la riduzione a metà delle aliquote applicabili e le imposte ipocatastali sono previste in misura fissa.
L’IVA, se applicabile nel caso, dovrebbe essere invece in misura ordinaria.
Il termine del pagamento è attualmente previsto per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016, e per il rimanente 40% entro il 16.06.2017.

 

Ulteriore deduzione IRAP

Dal 2016 è previsto un aumento di 2.500 euro (traducibili in circa 100 euro di risparmio…) delle ulteriori deduzioni IRAP.

 

IVA nei fallimenti e note di variazione

Viene (finalmente) modificato integralmente l’art 26 del DPR 633, che prevede ora che la nota di credito possa essere emessa, con decorrenza però dal 1 gennaio 2017, in caso di mancato pagamento in presenza di procedura concorsuale o di accordo di ristrutturazione dei debiti fin dalla data di omologa o di pubblicazione sul registro imprese, senza aspettare (come oggi) il piano di riparto.

 

Rivalutazione terreni e partecipazione

È nuovamente riproposta, per persone fisiche e associazioni o enti non commerciali, la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli;
- partecipazioni in società;
detenuti alla data del 01.01.2016.
Nel caso, entro il 30 giugno 2016 occorrerà provvedere alla redazione ed alla asseverazione della perizia di stima, ed al pagamento dell’imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni non qualificate o dell’8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

 

Rivalutazione beni di impresa e partecipazioni

È stata riproposta anche la rivalutazione dei beni di impresa con le stesse regole e le stesse condizioni precedentemente in vigore (aliquota 16% beni ammortizzabili, aliquota 12% beni non ammortizzabili).

 
Limite utilizzo contante

È stato proposto di elevare dagli attuali 1.000 euro a 3.000 euro il limite per l’utilizzo del contante. Restiamo in attesa della versione definitiva della legge per averne conferma dato che il dibattito politico al riguardo è ancora molto vivo.

 

Limiti reati tributari – penali

Al riguardo si segnala che viene aumentato il limite dell’omesso versamento di imposte, ritenute alla fonte e IVA che rilevi dal punto di vista penale. La normativa in vigore in precedenza disponeva un limite di euro 50.000 che veniva punito (a volte anche di ufficio) con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. I nuovi limiti già in vigore, e per i quali vali il principio del favor rei, ossia la retroattività dei limiti a tutte le fattispecie non ancora accertate, sono pari a 150.000 per ritenute e imposte, e 250.000 per l’IVA.

 

In attesa della versione definitiva della Legge Finanziaria, restiamo comunque a disposizione per informazioni e chiarimenti.

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