Legge finanziaria di stabilità

E’ stata recentemente pubblicata in G.U. anche la legge 23.12.2014, ossia la legge finanziaria. Ecco di seguito le principali novità.

 

“Bonus 80 euro” a regime

Per effetto della sostituzione, all’art. 13, TUIR, del comma 1-bis, il credito a favore dei lavoratori dipendenti, c.d. “bonus 80 euro”, riconosciuto per il 2014 dal DL n. 66/2014, è ora previsto a regime.

 

Buoni pasto elettronici

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione all’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, per i buoni pasto resi in formato elettronico la quota non tassata in capo al dipendente è fissata a € 7, rispetto alla quota di € 5,29 per quelli cartacei. Tale novità trova applicazione a decorrere dall’1.7.2015.

 

Novità IRAP

Viene riconosciuta a imprese e lavoratori autonomi la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato, a partire dal 1 gennaio 2015. In sede di approvazione è stato inoltre riconosciuto ai soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dall’anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP.
Come contropartite sono abrogate le disposizioni che prevedevano la riduzione delle aliquote IRAP dal 2014. Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono confermate nelle misure previgenti (ad esempio, 3,9% anziché 3,5% per la generalità dei soggetti).

 

TFR in busta paga

In via sperimentale, per i periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione. Detta scelta, una volta compiuta è irrevocabile.
La quota di TFR in busta paga in questo caso è però soggetta a tassazione ordinaria, con una penalizzazione del lavoratore.
A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, sarà riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l’INPS, le cui modalità attuative sono demandate ad un apposito futuro decreto.

 

Detrazione lavori di riqualificazione energetica

Viene prorogata al 31 dicembre 2015 la detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del 65%.

 

Detrazione interventi recupero patrimonio edilizio

Viene prorogata al 31 dicembre 2015 la detrazione IRPEF relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50%.
È altresì prorogata dal 31.12.2014 al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

 

Nuovo regime fiscale forfettario

È introdotto un nuovo regime forfettario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati. Il nuovo regime è applicabile a coloro che rispettano i requisiti di seguito evidenziati e quindi non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività. Il regime in esame è un regime naturale. È comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

L’accesso al regime è consentito a condizione che nell’anno precedente:
- i ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;
- siano state sostenute spese non superiori ad € 5.000 lordi per:
a) lavoro accessorio;
b) dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
c) compensi ad associati in partecipazione;
d) prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000. A tal fine non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
- non siano soci di società di persone o soci di società di capitali in regime di trasparenza.
In sede di approvazione è stata aggiunta un’ulteriore condizione per poter adottare il nuovo regime in esame. Infatti, il reddito d’impresa/lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente/pensione/assimilato. Tale condizione non va verificata in caso di “rapporto di lavoro cessato” ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000.

I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:
- sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;
- non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti;
- non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto/bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- non sono soggetti agli studi di settore/parametri.

Il reddito è determinato applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.

Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad un’imposta, pari al 15%, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.
In caso di entrata/uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi il reddito, determinato come sopra evidenziato, è ridotto di 1/3 a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione;
- qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.

Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

Ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfettario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.
Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.
Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta un’apposita comunicazione telematica all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.

Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario. In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, passano “automaticamente” al nuovo regime forfetario.
In caso di inizio dell’attività da meno di 3 anni e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi è riconosciuta la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.

 

Bonus bebé

Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di € 960. Tale assegno, che è erogato, previa richiesta, dall’INPS mensilmente a decorrere dal mese di nascita/adozione:
a) non concorre alla formazione del reddito complessivo;
b) è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età;
c) spetta SOLO a condizione che il valore dell’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare del genitore richiedente l’assegno, non superi € 25.000.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene nuovamente riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva. Va evidenziato che, in sede di approvazione, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata rispetto agli anni precedenti e pertanto risulta pari al:
4% per le partecipazioni non qualificate;
8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

 

Estensione reverse charge

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 17, DPR n. 633/72, il reverse charge è esteso anche a prestazioni di servizi relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento.
Attenzione quindi sia all’emissione delle fatture che al ricevimento delle fatture passive, che non possono essere accettate se con IVA esposta, in quanto non detraibile.
La norma non opera ovviamente nei confronti delle prestazioni rese a privati o a soggetti non passivi di imposta ai fini IVA.

In sede di approvazione il reverse charge è stato esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari, fermo restando, ai fini dell’efficacia della disposizione, il rilascio di un’apposita autorizzazione UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

 

“Split payment” – fatture emesse alla pubblica amministrazione

Per effetto dell’introduzione del nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72, è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA (c.d. “split payment”) per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d’imposta, saranno tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA direttamente all’Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM.
Tale regime trova applicazione relativamente alle fatture elettroniche emesse nei confronti della pa, ossia Stato, organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica, Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi, CCIAA, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri, Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza.
In sede di approvazione è stata esclusa l’applicazione del predetto meccanismo da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Gli adempimenti connessi all’applicazione delle nuove disposizioni possono essere così sintetizzate:
a) il fornitore emette la fattura nei confronti dell’ente pubblico come al solito, addebitando l’IVA a titolo di rivalsa ma scrivendo “IVA versata ente pubblico ex art 17-ter dpr 633/72”;
b) l’Ente pubblico effettua il pagamento in due soluzioni (split): paga il fornitore per la prestazione senza l’IVA, e versa direttamente l’IVA all’erario.
c) il fornitore esegue una variazione in diminuzione nella sua liquidazione IVA periodica per l’importo non riscosso.

 

Dichiarazione IVA

Con la modifica del DPR n. 322/98, è previsto a partire dal periodo 2015, e quindi con gli adempimenti del 2016:
a) l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale:
- in forma autonoma. Non è pertanto più consentita l’inclusione della stessa nel mod. UNICO;
- entro il mese di febbraio di ogni anno;
b) l’abrogazione dell’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.

 

Ritenuta bonifici spese recupero patrimonio edilizio/riqualificazione energetica

È disposto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che banche/Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico.

 

Aumento limite tracciabilità soggetti legge n. 398/91

A seguito della modifica apportata in sede di approvazione all’art. 25, comma 5, Legge n. 133/99, il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti/versamenti (da effettuarsi tramite c/c bancari o postali, carte di credito/bancomat, ecc.) per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici passa da € 516,46 a € 1.000. L’inosservanza dell’obbligo in esame comporta la decadenza dal regime forfetario ex Legge n. 398/91 e l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97

 

Rimborso credito IRPEF superiore a € 4.000

E’ stato finalmente fissato il termine in 7 mesi per il rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate del credito IRPEF superiore a € 4.000 risultante dal mod. 730 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.

 

Sgravi contributi assunzioni a tempo indeterminato

Ai datori di lavoro privati sono riconosciuti sgravi contributivi per un periodo massimo di 36 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (esclusi apprendisti), consistenti nell’esonero dei contributi previdenziali nel limite massimo di euro 8.060 annui. La misura opera per i contratti stipulati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015.

 
 

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