Il nuovo regime dei contribuenti minimi

L’art. 1, commi da 96 a 117, Legge, n. 244/2007 (Finanziaria 2008) introduce, con decorrenza 1.1.2008, un nuovo regime fiscale, definito dei contribuenti minimi, riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo con determinati requisiti.
Sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che soddisfano i seguenti requisiti:

- nell’anno precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000;
2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

- nel triennio solare precedente
1) non abbiano effettuato acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a € 15.000.
Ai fini della verifica del requisito per l’accesso al regime dal 2008, il triennio da valutare è il 2005-2007. Si evidenzia che non è di ostacolo all’accesso al nuovo regime una dotazione di beni strumentali anche superiore a € 15.000, purché acquisiti prima del 2005.

La Circolare n. 73/E, con riferimento ai contribuenti già in attività, precisa che il regime dei minimi rappresenta il regime naturale per i soggetti in possesso dei requisiti;

L’Agenzia delle Entrate precisa che la disapplicazione del regime dei minimi, e quindi il proseguimento della applicazione delle regole ordinarie di determinazione di iva e del reddito, può avvenire:
* per opzione tramite comportamento concludente del contribuente;
* per legge:
– nel caso di superamento dei limiti previsti per l’accesso al regime;
– nel caso si realizzi una fattispecie che non consente l’adozione del regime.
L’opzione per il regime ordinario va confermata e comunicata con la prima dichiarazione IVA annuale successiva (mod. IVA 2009 relativo al 2008) ed ha un vincolo minimo triennale.
Tuttavia, in deroga a tale disposizione, è consentita la revoca del regime ordinario con effetto dal 2009 con la conseguente adozione del regime dei minimi dal 2009 (regime transitorio per il primo anno).

 
Semplificazioni e adempimenti

In relazione ai diversi settori impositivi va tenuto presente che per i soggetti che adottano il regime dei contribuenti minimi nella fase “iniziale” sono maggiormente rilevanti le disposizioni relative all’IVA in quanto di immediata applicazione. Le disposizioni concernenti la determinazione del reddito avranno effetto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2008 (mod. UNICO 2009).

 
IVA

In base al comma 100 è previsto che i contribuenti minimi:
* non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa;
* non hanno conseguentemente diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti;
Pertanto chi lavora con i consumatori finali ha un immediato vantaggio recuperando l’iva incorporata nel prezzo di vendita al pubblico; è invece penalizzato chi lavora con altre imprese e riaddebita l’iva in aggiunta al costo della propria prestazione, in quanto perde invece il diritto alla detrazione sugli acquisti.
ATTENZIONE: per le operazioni per le quali i contribuenti minimi sono debitori d’imposta (ricezione di acquisti intracomunitari, reverse charge, ecc.), integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e provvedono in proprio al versamento entro il 16 del mese successivo. È questa l’unica ipotesi di versamento dell’IVA.
In ordine alla semplificazione degli adempimenti da osservare ai fini IVA, la Circolare n. 73/E conferma che i contribuenti in esame sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e dai seguenti obblighi:
- registrazione delle fatture emesse (art. 23);
- registrazione dei corrispettivi (art. 24);
- registrazione degli acquisti (art. 25);
- tenuta e conservazione dei registri e documenti (art. 39), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale (artt. 8 e 8-bis, DPR 322/98);
- compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (art. 8-bis comma 4-bis, DPR n. 322/98).
I contribuenti minimi devono invece assolvere i seguenti obblighi:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse dovrà annotarsi che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008″;
- integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell’ipotesi di operazioni soggette al reverse charge) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,
- presentazione degli elenchi Intrastat.

ATTENZIONE: Ai fini IVA, il comma 101 prevede specifiche disposizioni per il passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi.
È infatti necessario procedere alla rettifica della detrazione operata ai sensi dell’art. 19 bis2, DPR n. 633/72, restituendo all’Erario l’iva detratta in precedenza: la rettifica riguarda i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati va effettuata in un’unica soluzione (magazzino); per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la rettifica va eseguita soltanto se non sono trascorsi 4 anni dalla loro entrata in funzione ovvero 10 dalla data di acquisto per i fabbricati o loro porzioni e non si effettua per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 o per i beni il cui coefficiente d’ammortamento è superiore al 25%;

 
Imposte sui redditi

I contribuenti minimi sono esonerati, anche ai fini delle imposte sui redditi, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Gli stessi sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi.
Per gli esercenti arti e professioni la Circolare n. 73/E ribadisce l’obbligo di tenere uno o più conti correnti o postali ex art. 19, comma 3, DPR n. 600/73 e di riscuotere i compensi in denaro d’importo superiore a € 1.000 (€ 500 dall’1.7.2008) attraverso “mezzi di pagamento elettronici”.
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato in modo semplificato come differenza tra l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute.

L’aspetto particolarmente innovativo delle disciplina riguarda proprio la determinazione del reddito in quanto è previsto, anche con riferimento al reddito d’impresa, l’applicazione del principio di cassa.
Considerato che la determinazione del reddito avviene come differenza tra i ricavi/compensi e le spese sostenute, non assumono rilevanza:
* le quote di ammortamento;
* la valutazione delle rimanenze.
L’indeducibilità delle quote di ammortamento non comporta l’indeducibilità del costo dei beni strumentali ma la deduzione dello stesso interamente nel periodo d’imposta in cui è sostenuto; al momento della successiva cessione il relativo corrispettivo è interamente tassato come plusvalenza.
Il reddito d’impresa/lavoro autonomo, è assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali in misura pari al 20%.
(Nel caso di impresa familiare l’imposta è dovuta interamente dal titolare.)
I soggetti in esame sono comunque tenuti al versamento degli acconti.
I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, per espressa previsione dell’ultimo periodo del comma 104 e in deroga ai principi generali, sono deducibili direttamente nell’ambito del reddito d’impresa/lavoro autonomo.

 
Ritenute d’acconto

Il regime dei contribuenti minimi non prevede alcuna ipotesi di esonero dall’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte del sostituto d’imposta. Il Decreto precisa che tali somme sono scomputate dall’imposta sostitutiva e l’eccedenza è utilizzabile in compensazione con il mod. F24.

ESEMPIO DI FATTURA

Fattura n. 1 del 3.1.2008

Accatastamento del fabbricato sito in
…… p.ed.……………………………………………….€ 500,00
Contributo integrativo 4%………………………€ 20,00
Totale……………………………………………………€ 520,00
Ritenuta d’acconto (€ 500 x 20%)…………..€ – 100,00
Netto da pagare……………………………………..€ 420,00

“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008”

 
Studi di settore

Ai sensi del comma 113 i contribuenti minimi sono esclusi dagli studi di settore. Il Decreto estende tale esclusione anche ai parametri contabili.

 
IRAP

Per espressa previsione del comma 104 i contribuenti minimi sono esenti dall’IRAP. Gli stessi pertanto non sono tenuti né alla dichiarazione, né al versamento di tale imposta.

 
Cause di decadenza dal regime

Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui:
* viene meno uno dei requisiti indicati al comma 96, ossia superamento del limite di ricavi/compensi, effettuazione di cessioni all’esportazione, sostenimento di spese per i dipendenti o lavoratori a progetto, ecc.;
* si verifica una fattispecie indicata al comma 99, ossia utilizzo di regimi speciali IVA, cessioni di fabbricati e mezzi di trasporto nuovi, partecipazione a società di persone, srl trasparenti o studi associati.

Qualora il limite dei ricavi/compensi venga superato di oltre il 50%, ossia superi € 45.000:
* la decadenza si verifica già dall’anno in cui è stato superato il limite, analogamente a quanto previsto nel regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000;
* il contribuente è tenuto a versare l’IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare mediante scorporo dai corrispettivi.
Il superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi comporta inoltre l’applicazione obbligatoria per 3 anni del regime ordinario indipendentemente dal volume di ricavi/compensi.

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