Le principali novità dell’estate 2008

L’attenzione del Governo in questa prima fase della sua azione si è prevalentemente concentrata sul settore pubblico, rinviando le decisioni principali di politica economica legate al lavoro autonomo e dipendente alla Finanziaria 2009, da stabilirsi entro fine anno.
Di seguito vengono tuttavia evidenziate 3 novità che possono avere una rilevanza nella gestione delle imprese contenute nei provvedimenti già approvati e pertanto già applicabili.

 
Abrogazione del libro matricola

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 9 luglio 2008, avvenuta in data 18 agosto 2008, a decorrere dalla medesima data il Libro Matricola risulta abrogato.
Conseguentemente da tale data non è più necessario aggiornare il predetto libro sia per quanto riguarda le nuove assunzioni sia per quanto riguarda le cessazioni di dipendenti/collaboratori/soci.
Rimane l’obbligo di conservazione del predetto libro per i 5 anni dalla data dell’ultima registrazione

 
Detrazione IVA e conseguente limitazione deducibilità del costo per spese alberghi e ristoranti

Dal 1 settembre 2008 l’IVA concernente i servizi alberghieri e di bar e ristoranti è interamente detraibile, a condizione che sia inerente all’attività e sia documentata da fattura. Restano invece per il momento (in attesa di un nuovo provvedimento specifico) immutate le norme per quanto riguarda la spese di rappresentanza. (pasti e soggiorni offerti a persone estranee all’impresa).
Per bilanciare la perdita di gettito fiscale dal 1 gennaio 2009 tali spese sono deducili non più al 100% ma al 75% del loro ammontare (rimanendo invariato per ora il vincolo del 2% del fatturato per i professionisti).

 
Nuove percentuali di imponibilità per dividendi e capital gain da cessioni di partecipazioni qualificate

Per effetto della riduzione dal 33% al 27,50% dell’aliquota IRES, è stata fissata, al fine di mantenere equivalenza di gettito, la nuova percentuale del 49,72% (dal precedente 40%) di imponibilità dei dividendi e dei proventi da capital gain di partecipazioni qualificate (le non qualificate restano al 12,50% di imposta sostitutiva).
Ai sensi dell’art. 1, c.1, DM 2.4.2008 la nuova percentuale si applica agli utili formatisi e ai proventi equiparati a partire dal 2008, mentre per quelli formati fino a tutto il 2007 si applicherà anche per il futuro la percentuale del 40%, considerato che tali utili sono stati gravati da IRES al 33%.

Occorrerà pertanto nella prossima dichiarazione dei redditi redigere un apposito prospetto al fine di indicare utili e riserve già esistenti che continueranno, se percepiti, a subire la tassazione solo per il 40% del loro ammontare.

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