Reverse charge in edilizia

Non imponibilità IVA subappalti in edilizia è applicabile dal 12.10.2006 il reverse charge in edilizia

La novità dell’estensione del reverse charge ai contratti di subappalto nel settore edile è applicabile dal 12.10.2006, in quanto, per effetto di una specifica Direttiva UE, ogni Stato membro può introdurre tale meccanismo alle prestazioni di servizi nel settore immobiliare. Venendo meno la necessità della preventiva autorizzazione da parte dell’UE, la disposizione contenuta nel c.d. Decreto Bersani è automaticamente efficace.
Il suddetto meccanismo di reverse charge (o “inversione contabile”) consiste nel rovesciamento dell’obbligo di applicazione dell’IVA, che, in deroga ai principi generali concernenti la soggettività passiva IVA, è posto in capo all’acquirente/committente (se soggetto passivo IVA) anziché al cedente/prestatore.
Come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2006, n. 28/E, “la norma ha lo scopo di contrastare alcuni fenomeni evasivi che si manifestano in edilizia, ove non di rado accade che il subappaltatore non versi l’IVA addebitata all’appaltatore”.
Per effetto del nuovo comma 6, quindi, anche in relazione alle prestazioni di servizi e manodopera rese nel settore edile da un’impresa subappaltatrice nei confronti:
- di un’impresa di costruzione/ristrutturazione di immobili;
ovvero
- dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore;
debitore dell’IVA è il soggetto appaltatore, anziché l’impresa subappaltatrice.
Gli adempimenti connessi con l’applicazione del reverse charge possono essere così schematizzati:

 
Soggetto subappaltatore

- emette una fattura senza addebito dell’imposta, specificando che l’operazione rientra nel disposto dell’art. 17, comma 6: “Fattura senza addebito dell’IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 introdotto dal DL n. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006.”
- annota la fattura nel registro delle fatture emesse.

 
Soggetto appaltatore
(soggetto IVA)

- integra la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta “Integrazione ai sensi dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72”
- annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento
- annota la fattura integrata anche nel registro degli acquisti.
Le scritture contabili da effettuare sono quindi le seguenti:

1) Ricevimento fattura e registrazione iva acquisti
Servizi di terzi: 100
Iva acquisti: 20
Fornitore A: 120

2) Registrazione iva vendite
Cliente fittizio A: 120
Giroconto Reverse Charge: 100
Iva vendite: 20

3) Giroconto reverse charge
Giroconto Reverse Charge: 100
Cliente fittizio A: 120
Fornitore A: 20

N.B. Considerato l’espresso riferimento ai contratti di “subappalto”, l’appaltatore continuerà ad applicare l’IVA nei confronti del proprio soggetto appaltante.

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