Novità del decreto energia e in materia di IVA

Con la pubblicazione sulla G.U. 5.6.2013, n. 130, è entrato in vigore, a decorrere dal 6.6.2013, il DL n. 63/2013, Decreto c.d. “Energia”, avente l’obiettivo di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici nonché di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.
Attraverso tale decreto vengono prorogate le detrazioni per il recupero energetico (ex 55%) e per il recupero del patrimonio edilizio (ex 36%) con alcune rettifiche di seguito illustrate.

 

Detrazione recupero energetico

L’art. 14 del Decreto in esame proroga ulteriormente tale detrazione, che sarebbe scaduta il 30 giugno 2103, prevedendo che la stessa spetti nella nuova misura incrementata del 65%, per gli interventi pagati, fino dal 6 giugno 2013, ed entro:
il 31 dicembre 2013 per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari;
il 30 giugno 2014 per gli interventi su condomini.
Vengono escluse dall’agevolazione, e rientrano quindi nella generica relativa al recupero del patrimonio edilizio, le spese relative:
− agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
− alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Vengono invece confermate le soglie massime di detrazione, distinte per tipologie di intervento, ossia:

COMMA 344
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle apposite Tabelle allegate al Provvedimento 19.2.2007 e, dal 2008, al Decreto 11.3.2008.
€ 100.000 con spesa massima quindi pari a € 153.846,15.

COMMA 345
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, purché siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica.
€ 60.000 con spesa massima quindi pari a € 92.307,69.

COMMA 346
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. È esclusa l’installazione di pannelli solari per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici).
€ 60.000 con spesa massima quindi pari a € 92.307,69.

COMMA 347
Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione ovvero, dal 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpiae dal 2012 di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel rispetto dei valori di prestazione ed efficienza energetica fissati dalle apposite Tabelle.
€ 30.000 con spesa massima quindi pari a € 46.153,85.

 

Detrazione recupero patrimonio edilizio

Per effetto della modifica apportata dal DL in esame al citato art. 11, la detrazione è prorogata per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% e spetta per una spesa massima complessiva di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare. La stessa ritornerà al 36% con il limite di € 48.000 dall’1.1.2014.
La detrazione in esame è riconosciuta:
• per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
• in 10 quote annuali di pari importo.

Inoltre, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo di euro 10.000 (anch’essi detraibili in 10 anni).
Rispetto alla previgente disciplina, ora non sono agevolabili gli acquisti di elettrodomestici, televisori e computer.
Dovrà essere chiarito se, in caso di acquisto di mobili che includono elettrodomestici (si pensi al caso della cucina completa di forno, frigorifero, lavastoviglie, ecc.), sia necessario scomputare tali beni. Ciò, infatti, potrebbe essere di difficile effettuazione, considerato che spesso il prezzo è complessivo, senza distinzione delle varie componenti che costituiscono il mobile.
Non sono quindi agevolabili gli acquisti di mobili puri e semplici ma solo quelli legati alla ristrutturazione edilizia.

 

Novità in materia di IVA dal 2014

Relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici:
• passa dal 4% al 10% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura e affini, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati alla collettività;
• passa dal 10% al 21% l’aliquota IVA applicabile alle predette somministrazioni effettuate in altri luoghi.

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