Novità del decreto “Liberalizzazioni”

Con la pubblicazione sul supplemento della Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore, a decorrere dal 24.1.2012, il DL n. 1/2012, c.d. “Decreto liberalizzazioni”, contenente anche alcune rilevanti misure di natura civilistica e fiscale, di seguito illustrate.

 
SRL “semplificata”

Con l’introduzione, nel Codice civile, del nuovo art. 2463-bis, è prevista la possibilità, per le persone fisiche di età inferiore a 35 anni, di costituire una srl con modalità semplificate.
- la società si può costituire senza atto pubblico notarile, mediante un semplice contratto o atto unilaterale redatto nella forma della scrittura privata che va depositato in via telematica, a cura degli amministratori, al Registro delle Imprese entro 15 giorni, in esenzione da diritti di bollo e di segreteria. Anche le successive modificazioni dell’atto costitutivo nonché gli atti di trasferimento delle partecipazioni vanno redatti nella forma della scrittura privata;
- con un capitale sociale non inferiore a € 1 (anzichè pari a € 10.000).
L’agevolazione spetta solo ai giovani imprenditori, infatti al compimento del 35° anno di età:
- di uno solo dei soci, lo stesso è escluso di diritto dalla società se gli amministratori non provvedono a convocare, senza indugio, l’assemblea notarile per deliberare la trasformazione della società in una srl normale;
- di tutti i soci, gli amministratori devono convocare, senza indugio, l’assemblea notarile per deliberare la trasformazione della società, a pena di scioglimento della stessa ex art. 2484, C.c.
L’individuazione dello statuto standard e dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci sono demandate ad un apposito Decreto di prossima emanazione.

 
Soppressione tariffe professionali

Il Decreto in esame interviene in materia di professioni regolamentate prevedendo:
- l’abrogazione delle tariffe professionali;
- la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico;
- l’obbligo di informare il cliente in merito al grado di complessità dell’incarico e alla quantificazione preventiva delle spese ipotizzabili;
- ai dati della polizza assicurativa professionale.
Il preventivo va reso noto al cliente in forma scritta soltanto previa richiesta dello stesso.
L’inosservanza di quanto sopra evidenziato costituisce un illecito disciplinare del professionista.
La norma di fatto non introduce nulla di nuovo rispetto a quanto già si verifica nella normalità dei rapporti economici, prendendo atto delle effettiva regole del mercato.

 
Riduzione aliquota IMU fabbricati invenduti

Al fine di venire incontro alle difficoltà delle imprese di costruzione che si trovano in questa fase di mercato ad avere diversi fabbricati invenduti, il Decreto in esame, prevede la possibilità per il Comune di ridurre l’aliquota IMU fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice.
Tale riduzione opera:
- finché permane la destinazione alla vendita del fabbricato;
- a condizione che il fabbricato non sia locato;
- per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.

 
Regime IVA cessione / locazione di fabbricati uso abitativo

Con riguardo alle locazioni e alle cessioni di fabbricati abitativi, confermandosi il regime generale di esenzione dall’IVA, viene tuttavia prevista l’imponibilità IVA con aliquota 10%, a scelta del locatore, per i contratti:
- di durata non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata;
- aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
previa apposita opzione espressa nel relativo atto.
Relativamente al regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati strumentali NON è stata apportata alcuna modifica.

 
Estensione separazione attività per attivita’ immobiliare

E’ ora prevista la possibilità di separare l’attività, oltre che per la locazione, anche per la cessione di fabbricati ad uso abitativo / strumentale.
La separazione delle attività consente, come noto, di “neutralizzare” il meccanismo del pro-rata qualora siano presenti sia locazioni / cessioni esenti che locazioni / cessioni imponibili.

 
Carbon tax autotrasportatori

Il Decreto in esame introduce alcune agevolazioni a favore degli autotrasportatori.
- Carbon tax per autotrasportatori in conto proprio o terzi, con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t, è prevista la modifica del termine di presentazione dell’istanza cui è subordinata l’attribuzione del credito nonché del termine di utilizzo dello stesso.
L’istanza va ora presentata all’Agenzia delle Dogane, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.
Considerato che antecedentemente a tale modifica il termine di presentazione era fissato al 30.6 dell’anno successivo alla scadenza di ciascuna annualità, si determina un’anticipazione della possibilità di richiedere ed ottenere il riconoscimento del credito stesso;
Inoltre il credito va utilizzato entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto, con un allungamento di un anno del termine precedente.
Viene inoltre introdotta una carbon tax anche a favore degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
Il rimborso avviene, anche mediante riconoscimento dell’utilizzo in compensazione ex art. 17.

 
Trasferimento residenza all’estero

Al fine di contrastare la fuga delle aziende dal territorio italiano, il trasferimento all’estero della residenza da parte di soggetti esercenti imprese commerciali determina, ai sensi dell’art. 166, TUIR, il realizzo dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, con la conseguente emersione della plusvalenza relativa, salvo che gli stessi confluiscano in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

 
Rivalsa dell’IVA accertata

E’ ora previsto che, in caso di accertamento o rettifica dell’IVA, il contribuente ha diritto di rivalsa dell’imposta o maggiore imposta derivante dai predetti atti nei confronti del cessionario / committente, in precedenza non ammessa.
Ciò tuttavia a condizione che il contribuente abbia versato l’IVA / maggior IVA accertata, le sanzioni e gli interessi.
A sua volta in tal caso il cessionario / committente può esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente / prestatore l’imposta / maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.

 

Stretta auto immobili e altri beni intestati a ditte e societa’ ma utilizzati dai titolari e dai soci

Le recenti nuove disposizioni in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale prevedono novita’ in merito alle auto e agli immobili ed altri beni intestati a ditte societa’ utilizzati dai titolari e dai soci.
Tutti questi beni che seppur intestati a societa’ vengono in realta’ utilizzati dai soci o dai titolari per uso personale anche parziale subiscono il seguente trattamento penalizzante:
1) i costi relativi sono indeducibili per la societa’ e generano comunque reddito imponibile per il socio / titolare
2) Sono teoricamente soggetti (autodenunciandosi) a comunicazione in agenzia delle entrate dei beni utilizzati entro il 31/03.
Per quanto riguarda il punto 1) l’unica circostanza esimente e’ la rifatturazione al reale utilizzatore del valore normale dei beni. Al riguardo si suggerisce quantomeno l’inserimento del benefit nell’eventuale compenso percepito.
Per quanto riguarda il punto 2) e’ ovvio che l’invio della comunicazione costituisce automatica autodenuncia e quindi lo studio ritiene di NON provvedere in autonomia tranne su indicazione esplicita del cliente. L’eventuale rilvata omessa comunicazione ha esclusivamente una sanzione amministrativa pari a euro 258.

 

Allo stato attuale la maggiore possibilita’ che l’agenzia delle entrate rilevi l’utilizzo non aziendale dei beni e’ esclusivamente la verifica materiale o fermando il conducente del mezzo con posto di blocco in caso di auto o l’incrocio di utenze intestate a persone fisiche sulle abitazioni intestate invece a societa’.

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