I nuovi contribuenti minimi dal 2015

L’art. 9 del ddl della Finanziaria 2015 introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015.
Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfettario, prevederà, TRANNE SUCCESSIVE MODIFICHE DEL TESTO DI LEGGE ATTUALMENTE PRESENTATO, delle quali sarà ovviamente nostra cura informare tempestivamente la clientela, le seguenti disposizioni:

1) la determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese, e quindi la conseguente impossibilità di generare perdite;
in sintesi: REDDITO = (RICAVI x % FORFAIT) – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PAGATI

La contabilità diventa pertanto superflua. I costi deducibili sono già predeterminati da Agenzia delle Entrate secondo la seguente percentuale che cambia a seconda del tipo di attività svolta e conseguentemente del codice attività ATECO relativo.

Dalla seguente tabella si evincono sia i coefficienti di redditività sia i limiti di ricavo per potere accedere al nuovo regime.

2) l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e
dell’IRAP; tale imposta è attualmente fissata al 15% del reddito determinato come al punto 1)

3) l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi per i soli esercenti attività di impresa; (vd ultimo paragrafo)

4) conseguenti adempimenti contabili semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi.

N.B. Il regime in esame non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa / lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi / compensi e alla “struttura minimale”.

Requisiti di accesso

Possono accedere al nuovo regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo che nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nella precedente tabella,
b) hanno sostenuto spese per l’impiego di lavoratori NON superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
c) il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non è superiore a € 20.000. AI fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente).
Non è stato riproposto, quale elemento preclusivo del regime forfettario l’effettuazione di cessioni all’esportazione che consentono dunque l’accesso al regime.

Fattispecie di esclusione

È richiesto che il contribuente forfettario:
- non si avvalga di regimi speciali IVA (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.);
- sia residente in Italia.
- non effettui, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- non sia socio/associato di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti.
La verifica dei requisiti di accesso va effettuata avendo riguardo all’anno precedente quello di riferimento.
Pertanto con riferimento al 2015, primo anno di applicazione del regime, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2014 e, analogamente al regime dei minimi, andranno verificate anno per anno.
Come precedentemente precisato, non essendo previste ulteriori condizioni, il nuovo regime forfettario risulta un regime naturale, applicabile quindi anche ai soggetti già in attività.

Contribuenti forfettari start up – ulteriore deduzione

Ferme restando le regole sopra esposte, per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario di cui al comma 1 (requisiti di accesso) e al comma 4 (fattispecie di esclusione) che intraprendono una nuova attività, il reddito, assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i 2 successivi.
A tal fine, in sede di inizio attività, analogamente a quanto previsto per l’adozione dell’attuale regime dei minimi, è previsto che:
1) il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
2) l’attività non costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta.

Semplificazioni

I soggetti che adottano il regime forfettario beneficiano delle seguenti semplificazioni:

  • Non applicazione dell’IVA
  • Esonero da:

    – registrazione fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto
    – tenuta e conservazione dei registri
    – dichiarazione annuale e comunicazione dati IVA
    – compilazione della comunicazione clienti/fornitori (spesometro)
    – compilazione della comunicazione black-list

  • Obbligo SOLO di:
  • – numerare e conservare le fatture di acquisto/bollette doganali
    – certificare i corrispettivi
    – indicare in fattura il riferimento normativo del regime applicato

  • Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
  • Obbligo SOLO di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi
  • Ritenute:

    - non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura
    - non effettuano la ritenuta alla fonte anche in caso di ricezione di prestazioni da parte di soggetti percipienti (ulteriore semplificazione rispetto al vigente regime dei minimi)

  • Esclusione dagli studi di settore/parametri.
  • Esclusione dall’IRAP.

Entrata e uscita dal regime forfettario

Come accennato, sono interessati al nuovo regime i contribuenti persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa, anche sotto forma di impresa familiare, o di lavoro autonomo, che rispettano i requisiti di applicazione dello stesso (ricavi / compensi, costo del lavoro, beni strumentali, tipo di attività, ecc.).
Per tali soggetti il regime forfettario costituisce il loro regime naturale che sarà applicato a partire dal 2015.
È possibile NON applicare il regime in esame esercitando l’opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi. L’opzione è vincolante per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno; la stessa va comunicata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è operata
la scelta.
Al venir meno delle condizioni che consentono l’applicazione del regime, il contribuente, dall’anno successivo, applica il regime ordinario, potendo però (contrariamente a quanto precedentemente disposto per i soggetti minimi) successivamente ritornare al regime forfettario se rispettano nuovamente i parametri stabiliti.
Diversamente dal regime dei minimi, non è nemmeno prevista una decadenza immediata dal regime, ossia in corso d’anno nel caso di superamento dei limiti di ricavi/compensi per oltre il 50%.
Ai fini IVA il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario comporta la rettifica della detrazione ex art 19-bis2, DPR n. 633/72, a sfavore del contribuente, dovendo riversare per decimi l’iva precedentemente detratta per l’acquisto di beni strumentali.

Vecchi minimi

Considerato che l’introduzione del nuovo regime forfettario probabilmente penalizzerà coloro che attualmente adottano il regime dei minimi, è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale coloro che alla data del 31.12.2014 adottano il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo fino al momento della cessazione naturale del regime, ossia o alla fine del quinquennio o al compimento del 35 anno di età se successivo.

Agevolazione contributiva del nuovo regime forfettario

I soli contribuenti esercenti attività di impresa, se applicano il regime forfettario, possono NON applicare il minimale contributivo (i cd contributi fissi trimestrali) ma pagare l’INPS commercianti o artigiani solo sul reddito effettivo. Per redditi bassi ciò potrebbe costituire una effettiva riduzione del carico INPS, anche se occorre prestare attenzione al fatto di trovarsi a pagare poi tutto il carico previdenziale in sede di dichiarazione dei redditi.
L’utilizzo del regime contributivo agevolato NON sarà automatico, ma subordinato ad una apposita comunicazione telematica da inviare all’INPS o in sede di iscrizione iniziale, o entro il 28 febbraio di ogni anno per i soggetti già in attività che entrano nel regime forfettario.

 
 

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