Ultimi chiarimenti in merito alle partite IVA “fittizie”

Come noto, la cosiddetta “Riforma Fornero” del mercato del lavoro ha introdotto una nuova normativa per contrastare il fenomeno delle partite IVA “fittizie”, ossia quei casi in cui le prestazioni di lavoro, seppur rese da soggetti titolari di partita IVA, rappresenterebbero di fatto rapporti aventi le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato.
In sede di conversione in legge del DL n. 83/2012, la norma è stata modificata come segue:
“Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato (seppur non incassato in quanto occorre fare riferimento al volume di affari ai fini IVA) a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.”

Le nuove disposizioni risultano applicabili ai rapporti instaurati successivamente al 18.7.2012.
Per i rapporti in essere a tale data è concesso un periodo pari a 12 mesi durante i quali le parti possono intervenire con “gli opportuni adeguamenti”.
Di conseguenza per tutte le attività esistenti si può usufruire di una “sospensione” dell’operatività delle nuove disposizioni fino al 17.7.2013.

La recente normativa ha ulteriormente precisato che la condizione di efficacia operativa sia verificabile per la prima volta a partire dal 31.12.2014 con riferimento agli anni 2013 e 2014, considerato che:
- il periodo temporale va riferito a ciascun anno civile;
- la disciplina in esame è entrata in vigore dopo il 18.07.2012.

 
Deroghe all’applicazione della norma

Occorre infine precisare quali siano i requisiti per i quali la “presunzione” di sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa non opera comunque:
a) – Se la prestazione lavorativa è caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico – pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività (ossia se il collaboratore è in possesso di un titolo di istruzione secondaria o di laurea; di una precedente specializzazione quale dipendente per almeno 10 anni; dallo svolgimento di una attività di lavoratore autonomo per almeno 10 anni – tali condizioni sono alternative una all’altra ma devono essere pertinenti rispetto all’attività svolta dal collaboratore);
- e contemporaneamente è svolta da un soggetto che dichiara un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, comma 3, Legge n. 233/90, ossia il reddito minimale previsto ai fini IVS. Per il 2012, considerato che il reddito minimale IVS è pari a € 14.930, il reddito minimo in esame ammonta a € 18.663;
b) oppure se è svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un Ordine professionale, ovvero ad appositi Albi, ruoli o elenchi professionali qualificati. Il Ministero ha precisato che gli Ordini/Collegi/Ruoli qualificati sono esclusivamente quelli:
- tenuti o controllati da un’Amministrazione Pubblica o Federazioni Sportive;
- la cui iscrizione è subordinata al superamento di un esame di Stato o alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento della attività.

Per concludere, non sono stati forniti ulteriori chiarimenti specifici in merito all’applicabilità o meno della normativa ai soggetti che applicano il regime dei minimi, che pertanto ad oggi sembrerebbero anch’essi rientrare all’interno della normativa in oggetto, nonostante la committenza e il volume di affari limitati. Si auspica al riguardo un ulteriore intervento chiarificatore al riguardo.

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