Tremonti ter: sintesi del provvedimento

Con il Decreto Legge n. 78/2009 in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 il Governo ha emanato nuove misure “anti-crisi” da considerarsi gia` in vigore fin dal 1° luglio 2009: il decreto legge dovra` pero` essere convertito in legge, con probabili modifiche che verranno stabilite in sede di approvazione del provvedimento in Parlamento .
In particolare ha avuto ampio risalto la formulazione, in una nuova veste, della nota Legge Tremonti sulla detassazione degli utili reinvestiti. La Legge Tremonti è quindi giunta alla sua terza riproposizione dopo quella del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 (c.d. “agevolazione Tremonti”) e quella della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (c.d. “agevolazione Tremonti-bis”).
Tuttavia la nuova formulazione, nel testo attualmente previsto, risulta assai deludente rispetto alle versioni precedenti, limitando fortemente l’impatto della norma sulle imprese e escludendo dal beneficio la categoria dei lavoratori autonomi.
La Tremonti ter prevede infatti l`esclusione dall`imposizione sul reddito di impresa 2010 del 50% degli investimenti in macchinari e apparecchiature soltanto ricompresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010.
La divisione 28 della tabella Ateco 2007 include soltanto la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione; risultano invece esclusi computer, gli immobili strumentali e i veicoli da trasporto, che risultano le fattispecie di investimento più comuni per la maggioranza delle imprese. La norma nella versione attuale risulta quindi di interesse quasi esclusivamente per le aziende di PRODUZIONE, escludendo quelle di SERVIZIO. Il lavoro autonomo è inoltre escluso soggettivamente dall’applicazione dei benefici fiscali.

Sebbene la legge attualmente non lo precisi, e` facilmente ipotizzabile che l`investimento sia agevolabile solo se riferito ad investimenti in beni “nuovi” e anche se effettuato mediante contratto di locazione finanziaria, così come previsto dalle precedenti leggi “Tremonti”.

E` invece chiaro, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l`anno solare, che l`agevolazione produrra` benefici soltanto nella determinazione del reddito 2010 (imposte da pagare nel 2011), anche per gli investimenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2009. Si attendono chiarimenti su come la previsione “L`esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010″ debba essere interpretata per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l`anno solare.

Si ricorda che, come gia` previsto dalle precedenti leggi Tremonti, i soggetti beneficiari potranno usufruire degli incentivi solo se risulterà documentato l`adempimento degli obblighi e delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Riassumendo, rispetto alle precedenti leggi Tremonti si evidenziano le seguenti differenze:
non si applica al reddito di lavoro autonomo;
e` circoscritto a particolari macchinari e attrezzature (non potra` quindi essere utilizzata per investimenti immobiliari ne` per veicoli);
non prevede confronti con la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti;
non prevede che l`importo degli investimenti sia assunto al netto dei disinvestimenti effettuati nel periodo d`imposta.
L`incentivo e` revocato se i beni sono ceduti a terzi o destinati a finalita` estranee all`esercizio dell`impresa prima del secondo periodo d`imposta successivo all`acquisto.

Nel momento della conversione Parlamentare si provvederà al rilascio di una nuova informativa auspicando una estensione dei benefici sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.

Questa voce è stata pubblicata in News. Contrassegna il permalink.