Novità fiscali legate al cd “Decreto Anticrisi”

Il DL 29.11.2008, n. 185, entrato immediatamente in vigore, riporta una serie di misure anche di rilevanza fiscale, che di seguito vengono brevemente illustrate. Purtroppo occorre rilevare che non sono state a nostro avviso accolte le necessità del lavoro autonomo tranne qualche piccola semplificazione di cui si da evidenza qui di seguito.

 
Enti associativi (articolo 30)

L’articolo subordina l’applicabilità del regime fiscale di favore previsto dall’articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4 del Dpr 633/1972 in favore degli enti associativi alla trasmissione all’Agenzia delle entrate di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. Destinatari della disposizione sono tutte le associazioni, sia di nuova costituzione o già costituite. L’onere spetta anche alle società sportive dilettantistiche. Con provvedimento del Direttore verrà approvato il modello e verranno disciplinati i termini e le modalità per la trasmissione degli anzidetti dati e notizie nonché le modalità di comunicazione dell’esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.
Il modello dovrà essere approvato entro il 31.01.2009 e porterà le specifiche e i termini per l’invio.

 
Detrazione 55 %: controlli e limiti sulle agevolazioni fiscali (articolo 29)

Confermando la possibilità di usufruire della detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31.12.2010 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, con le modalità applicative previste dal DM 19.2.2007 e dalle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008, è stabilito che per le spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010 (tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007), i soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, un’apposita istanza (il cui modello verrà pubblicato a breve sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate) a seguito della quale, entro 30 giorni dalla ricezione, l’Agenzia delle Entrate comunica l’accoglimento di detta istanza alla quale è quindi subordinata la fruizione della detrazione.
Detta istanza ha lo scopo di consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessiva dello Stato previsti per ciascun periodo d’imposta. A tal fine, le istanze saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di invio.
Qualora, decorsi i predetti 30 giorni, i contribuenti non ricevano esplicita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, per esaurimento dei fondi, l’istanza è da ritenersi rifiutata (applicazione del c.d. “silenzio–rifiuto”) e quindi l’agevolazione non spetta.
I soggetti interessati devono presentare la citata istanza:
▪ nel periodo compreso tra il 15.1.2009 ed il 27.2.2009 per le spese sostenute nel 2008;
▪ nel periodo compreso tra il 1.6 ed il 31.12 di ciascun anno per le spese sostenute nel 2009 e 2010;
Le persone fisiche che hanno sostenuto le spese in esame nel 2008 e non presentano la citata istanza ovvero ottengono il diniego dell’istanza presentata possono beneficiare di una detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, per un importo massimo di spesa pari ad €48.000 per ciascun immobile da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
A seguito delle critiche che hanno immediatamente accompagnato tale provvedimento il Ministero delle Finanze ha annunciato che probabilmente ci saranno rettifiche in senso migliorativo per il contribuente in sede di conversione del DL in Parlamento, al fine quantomeno di salvaguardare i diritti acquisiti in passato, ossia ritenendo ammissibili tutte le richieste per il 2008. Attendiamo sviluppi in merito.

 
Deduzione dall’Ires della quota di Irap relativa al costo del lavoro e agli interesse (articolo 6)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione un importo pari al 10 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive.
In relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali fosse stata comunque presentata, entro il termine, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell’Irap riferita agli interessi passivi e oneri assimilati o alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto al rimborso per una somma fino a un massimo del 10% dell’Irap dell’anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale.
I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda, ossia la quasi totalità, hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica.
Si attendono disposizioni in merito in quanto la norma precisa che l’accoglimento delle istanze di rimborso avverrà in ordine cronologico di presentazione con fondi comunque limitati.

 
Mutui prima casa (articolo 2)

Per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4% grazie all’accollo da parte dello Stato dell’eventuale eccedenza. Per i nuovi mutui, invece, a partire dal 1° gennaio 2009 le banche dovranno assicurare alla clientela la possibilità di stipulare mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.

 
Pagamento dell’Iva al momento dell’effettiva riscossione (articolo 7)

In via sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, il pagamento dell’Iva avverrà al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo. L’imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. La fattura dovrà indicare con annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l’indicazione della relativa norma; in mancanza di questa annotazione, si applicano le disposizioni normali. Questa norma è subordinata al via libera di Bruxelles. Un decreto del ministro dell’Economia stabilirà dopo l’autorizzazione, il volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione e le modalità di attuazione dell’articolo.
Si presume quindi che la portata iniziale della norma verrà molto limitata.

 
Posta elettronica certificata (articolo 16)

Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le comunicazioni tra i soggetti della Pubblica amministrazione possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi avviene liberamente e senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
Occorre in definitiva attendere che i gestori degli indirizzi mail si attivino al fine di consentire il mantenimento del proprio indirizzo mail provvedendo alla sua certificazione; in caso contrario occorrerà attivare un nuovo indirizzo.

 
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili (articolo 15)

Disposizioni sul riallineamento e la rivalutazione volontari di valori contabili. I commi da 1 a 9 sono dedicati ai riallineamenti che interessano in modo specifico i soggetti che applicano gli Ias. I commi da 10 a 12 si rendono applicabili, per riallineare le divergenze che emergono a seguito delle aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli. 172, 173 e 176 del Tuir, relativamente agli avviamenti, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali. I commi da 13 a 15 consentono di derogare ai criteri di valutazione per gli investimenti non durevoli in titoli, quali azioni e obbligazioni, in situazioni eccezionali di turbolenza dei mercati che rendono inattendibili i valori espressi dai mercati stessi.
I commi da 16 a 23 contengono infine disposizioni tributarie in materia di rivalutazione facoltativa di beni immobili, che risultano essere quelli di maggiore interesse per le piccole e medie imprese.

 
Rivalutazione immobili

La rivalutazione, che ha per oggetto i beni immobili, escluse le aree fabbricabili e gli immobili merce, va effettuata nel bilancio 2008 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Le categorie omogenee sono individuate nei beni ammortizzabili e in quelli non ammortizzabili, ossia gli immobili civili.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È prevista anche la possibilità di effettuare un affrancamento di tale riserva, e quindi di potere procedere anche ad una sua distribuzione ai soci, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP in misura pari al 10%.
La rivalutazione comporta il versamento di un’imposta sostitutiva, da computare in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione nella misura:
♦ del 10% per gli immobili ammortizzabili;
♦ del 7% per gli immobili civili.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione e pertanto in generale dal 1/1/2012.
Nel caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione, con conseguente perdita dei benefici.
Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e per l’eventuale affrancamento delle riserve possono essere versate alternativamente in un’unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi del periodo in cui è effettuata la rivalutazione o in 3 rate annuali, sempre entro il termine di versamento delle imposte a saldo con corresponsione degli interessi nella misura del 3% annuo.

 
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16)

È disposta, attraverso l’abrogazione delle relative disposizioni normative, la soppressione dei seguenti adempimenti:
♦ invio telematico dei corrispettivi previsto dall’art. 37, commi da 33 a 37-ter, DL n. 223/2006;
♦ obbligo di comunicare preventivamente le compensazioni nel mod. F24 eccedenti € 10.000 previsto dall’art. 1, commi da 30 a 32 della Finanziaria 2007;
♦ obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici previsto dall’art. 1, commi da 363 a 366, Finanziaria 2008.

 
Modificate le sanzioni in caso di ravvedimento operoso (articolo 16)

Viene ridotta da un ottavo a un dodicesimo del minimo la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (entro il mese da 3,75% a 2,50%); da un quinto a un decimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (entro la dichiarazione da 6% a 3%); da un ottavo a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione delle dichiarazioni, se questa vengono presentate con ritardo non superiore a novanta giorni (da euro 32 a euro 21,34).

 

Documento per la valutazione dei rischi

Si ricorda infine, seppur non di nostra diretta competenza, che il 31.12.2008 è il termine ultimo per tutti i datori di lavoro per la valutazione dei rischi e per la elaborazione del relativo documento D.V.R.(ex dlgs 81/08, testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro)
A partire dal 1.1.2009 infatti il datore di lavoro che non avrà rispettato gli obblighi sopra citati incorrerà nelle sanzioni penali stabilite per l’omessa valutazione dei rischi ed omessa adozione del relativo documento (arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000).
Lo studio Milano Accounting, pur non svolgendo in proprio l’attività di cui sopra non rientrando nelle sue competenze professionali, è comunque a disposizione della sua clientela per segnalare società e figure professionali che si occupano nello specifico di tale tema al fine di provvedere correttamente agli adempimenti previsti.
Nel caso quindi si sia interessati si prega di contattare direttamente i titolari per farsi segnalare il consulente adatto.

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