Novità decreto sviluppo DL 13.5.2011, n. 70 – scadenze fiscali 2011

Di seguito vengono brevemente esposte, in attesa della circolare esplicativa, le principali novità operative per quanto riguarda gli aspetti tributari e fiscali.

 

Privacy e trattamento dati per finalità amministrativo – contabili

In materia di Privacy, al fine di semplificare gli adempimenti delle aziende, sono state finalmente introdotte le seguenti novità:
- le persone giuridiche, le imprese, gli enti ed associazioni nell’ambito dei rapporti intercorrenti esclusivamente tra i predetti soggetti per finalità amministrative, organizzativa, finanziarie e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati, sono esonerate dall’applicazione delle disposizioni ex D.Lgs. n. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati personali.
- il DPS viene sostituito da un’autocertificazione per i soggetti che trattano esclusivamente dati personali non sensibili, ovvero come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti / collaboratori, compresi quelli del coniuge e dei parenti di tali soggetti.
In relazione ai trattamenti dei dati sopra citati il Garante individuerà successivamente, con apposito Provvedimento, modalità semplificate in ordine all’adozione delle misure minime di sicurezza.

 
Detrazione IRPEF 36%

Ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, è prevista l’abrogazione dell’obbligo:
– di invio della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
– dell’indicazione in fattura del costo della manodopera.
Ai fini della detrazione sarà invece necessario provvedere:

* all’indicazione nel mod. UNICO:
– dei dati catastali identificativi dell’immobile;
– degli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore;
– degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
* alla conservazione ed esibizione, a richiesta dell’Ufficio, dei documenti individuati da un apposito Provvedimento.

 
Contabilità semplificata

È aumentato il limite di ricavi, fissato dall’art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali la tenuta della contabilità semplificata, per le prestazioni di servizi € 309.874,14 a € 400.000, per le attività commerciali da € 516.456,90 a € 700.000. In attesa della circolare esplicativa, si ritiene che il mantenimento entro tali limiti per il 2010 possa già produrre effetto dal presente esercizio.
ATTENZIONE!
Il Decreto in esame non ha ad oggi modificato i limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale, che pertanto rimangono fissati a € 309.874,14 per le imprese di prestazioni di servizi ed a € 516.456,90 per le imprese esercenti altre attività. Si determina quindi un disallineamento delle soglie ai fini II.DD. (per la modalità di tenuta della contabilità) ed IVA (per la periodicità di liquidazione).

 
Deducibilità di costi non superiori a euro 1.000 su due esercizi per imprese in contabilità semplificata

Per effetto della modifica dell’art. 66, TUIR, le sole imprese in contabilità semplificata possono dedurre interamente nel periodo d’imposta di ricevimento della fattura le spese qualora le stesse siano non superiori a Euro 1.000, anche se di competenza su 2 esecizi (es fattura canone manutenzione sett 2011/ago 2012 per totali euro 900 si possono scalare tutti nel 2011 anziché fare il risconto).

 
Elenchi clienti / fornitori

È stato disposto l’esonero dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati di importo superiore a € 3.000 oltre a IVA se con fattura (ovvero € 3.600 qualora certificate da ricevuta / scontrino fiscale) se il relativo pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Permane l’obbligo (con decorrenza a partire dal 1 luglio 2011) solo per le operazioni in contanti e con assegni.

 
Esonero compilazione scheda carburante

È disposta l’abolizione dell’obbligo di tenuta della scheda carburante da parte di imprese / lavoratori autonomi per la certificazione degli acquisti di carburante qualora il relativo pagamento sia effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate.
L’applicazione di tale disposizione pone comunque la questione della modalità di registrazione dei rifornimenti e di detrazione dell’IVA (non disponendo di un documento equiparato alla fattura ciò non dovrebbe essere possibile).
Lo studio consiglia pertanto di mantenere la compilazione della scheda con le modalità precedenti.

 
Distribuzione beni e attestazione mediante dichiarazione sostitutiva

Ai fini della loro distruzione o scomparsa, è fissato in € 10.000 il limite del valore dei beni strumentali e non, al fine di vincere la presunzione di cessione ai fini IVA, potendo attestare tale evento mediante una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

 
Riapertura rivalutazione terreni e partecipazioni

Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 è disposta la riapertura della possibilità di effettuare la rideterminazione del costo di acquisto:
* di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
* delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.7.2011, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2012 il termine entro il quale provvedere:
* alla redazione ed all’asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di
stima che deve individuare il valore del terreno / partecipazione all’1.7.2011;
* al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno o della
partecipazione risultante dalla perizia di stima, le seguenti aliquote:
- 2% per le partecipazioni non qualificate;
- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Il Decreto in esame introduce inoltre rilevanti novità nell’ipotesi in cui il contribuente provveda alla rivalutazione di terreni / partecipazioni già oggetto di rivalutazione.
Infatti, considerato che è necessario versare l’imposta sostitutiva con riferimento al nuovo valore periziato, è ora prevista la possibilità di:
1. utilizzare in “compensazione” l’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni. La legittimità di tale detrazione sarà monitorata nell’ambito del mod. UNICO in cui dovranno essere inseriti specifici dati da individuare con apposito Provvedimento;
2. richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni (qualora il contribuente non si avvalga dell’utilizzo in compensazione di cui al punto 1 e provveda all’integrale versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione) entro 48 mesi ex art. 38, DPR n. 602/73, decorrenti dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata.

 

Scadenze fiscali 2011

È stato pubblicato l’atteso comunicato dell’Agenzia delle Entrate che dispone, a causa del ritardo degli uffici finanziari nelle istruzioni definitive e negli studi di settore, il RINVIO di tutte le scadenze delle dichiarazioni dei redditi.
Il calendario risulta pertanto essere il seguente:

- PRIMA SCADENZA IMPOSTE (persone fisiche e società con attività soggetta a studi di settore, anche se non applicato al periodo di imposta)
6 luglio 2011

- SECONDA SCADENZA IMPOSTE con maggiorazione 0,4%
5 agosto 2011

Lo studio consiglia a tutti i titolari di attività possessori di partita IVA, data la complessità degli studi di settore e dato che ad oggi non sono ancora disponibili per carenza operativa dell’amministrazione finanziaria, di uniformarsi alla seconda scadenza fiscale, in modo da evitare problematiche future.

La scadenza fiscale del 16 giugno 2011, con proroga al 16 luglio 2011, resta in vigore solo per i modelli U50 (società di persone) e U60 (società di capitali) SOLO per le attività non soggette a studi di settore (ormai quasi residuali).

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