Approfondimenti manovra ferragosto 2011

Sanzioni penali violazioni II.DD. e IVA

La conversione in legge della manovra di ferragosto ha abbassato le soglie oltre le quali scatta il reato penale a seguito di violazioni tributarie. In particolare è previsto che dette soglie sono ora fissate a:
- € 30.000 di imposta evasa e € 1.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione fraudolenta mediante artifici (modifiche volontarie, inserimento di fatture/documenti non veritieri);
- € 50.000 di imposta evasa e € 2.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione infedele (violazioni, errori, omissioni);
- € 30.000 di imposta evasa, in caso di omessa dichiarazione (ex art. 5, D.Lgs. n. 74/2000).
È inoltre previsto che non è più possibile beneficiare della riduzione della pena sia in caso di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Inoltre caso di definizione della violazione fiscale con gli uffici con estinzione dei debiti tributari ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, la sanzione penale potrà essere abbattuta al massimo fino ad 1/3 della pena (anziché fino ad ½ come in precedenza);
Infine i reati tributari di cui agli artt. da 2 a 10, D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti o altri artifici, dichiarazione infedele o omessa, emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili) si prescrivono in 8 anni (anziché in 6). Per gli stessi, inoltre, non è possibile ricorrere all’istituto della sospensione condizionale della pena ex art. 163, C.p., qualora l’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari e superiore a € 3.000.000.

NB
Le predette disposizioni trovano applicazione con riferimento “ai fatti successivi” all’entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 17/09/2011

 
Proroga clienti e fornitori al 31/12/2011

E’ prorogato al 31.12.2011 l’invio degli elenchi clienti e fornitori per le operazioni effettuate nel 2010 di importo superiore a 25.000 euro

 
Modifiche alla disciplina della detrazione 36%

Fino ad oggi, in merito al trasferimento di immobili sui quali erano stati effettuati interventi soggetti al 36% di detrazione fiscale, tale beneficio doveva passare obbligatoriamente all’acquirente dell’immobile e, nell’anno in cui avveniva la cessione, la detrazione spettava al soggetto che detiene l’immobile al 31.12.
La manovra di Ferragosto ha modificato tale previsione normativa:
in caso di cessione ovvero donazione di un immobile oggetto di interventi per i quali spetta la detrazione del 36%:
a decorrere dal 17.9.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 138/2011) le quote di detrazione ancora spettanti, possono essere:
−utilizzate dal cedente/donante;
ovvero alternativamente
−trasferite all’acquirente/donatario.
Il soggetto che può fruire delle quote di detrazione ancora spettanti al momento della cessione/donazione dell’immobile, quindi, non è più “imposto” per norma.
Conseguentemente, il cedente/donante può scegliere se continuare a fruire della detrazione del 36% anche dopo la cessione/donazione dell’immobile ovvero se trasferire il diritto a tale detrazione in capo all’acquirente/donatario, fermo restando che quest’ultimo deve essere una persona fisica. Tale possibilità sarà verosimilmente oggetto di una “trattativa” tra le parti.
Il trasferimento o meno del diritto alla detrazione rientra quindi ora tra gli aspetti contrattuali da definire in sede di stipula dell’atto di compravendita/donazione, e pertanto in assenza di una specifica previsione contrattuale, il diritto alla detrazione non viene trasferito e quindi rimane in capo al cedente/donante.
Gli acquirenti di immobili sui quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia dovranno quindi prestare attenzione a fare inserire in atto il trasferimento del beneficio per poterne usufruire.
Da ultimo si ritiene inoltre che il mantenimento della detrazione in capo al cedente/donante ovvero il suo trasferimento in capo all’acquirente/donatario siano alternativi tra loro e quindi che non sia possibile ripartire tra le parti la detrazione ancora fruibile.

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